Riforma del lavoro sportivo dal 1° luglio
Cosa cambia per associazioni e società sportive (in attesa del correttivo)
Sono tante le novità per associazioni e società sportive dilettantistiche con l’entrata in vigore, dal 1° luglio 2023, della riforma del lavoro sportivo. In particolare, il D.Lgs. n. 36 del 2021 fornisce indicazioni per la gestione delle attività dei volontari, tra cui la corresponsione di premi e compensi occasionali, nonché di indennità di trasferta e rimborsi spese. Vengono anche definite le modalità di svolgimento dell’attività di lavoro sportivo sotto forma di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e anche nella forma di collaborazioni coordinate. Disposizioni sulle quali interviene però il decreto correttivo all’esame della Camera.
Quali sono le possibili modifiche in arrivo?
La riforma del lavoro prestato nelle associazioni e società sportive dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2023, ma i lavori sono ancora in corso. E’ infatti all’esame della Camera la proposta di decreto legislativo che correggerà e modificherà in più parti i decreti legislativi n. 36, 37, 38, 39 e 40 2021. Le Commissioni riunite che stanno esaminando il provvedimento (VII (Cultura), XI (Lavoro), V (Bilancio e Tesoro) si sono date il termine del 17 luglio 2023 per concludere l’esame.
Definizione di lavoratore sportivo
Secondo il vigente testo dell’art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 è lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.
L’emanando decreto legislativo aggiunge all’elencazione ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Volontari nelle società ed associazioni sportive dilettantistiche
Limitandoci alle società e associazioni sportive dilettantistiche occorre porre attenzione all’art. 29 del D.Lgs. n. 36/2021 che definisce i volontari come persone che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, non retribuite in alcun modo.
Pur nella gratuità, ai volontari possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica la soglia di esenzione di cui all’ art. 69, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986. Detti compensi sono pertanto esclusi dal reddito per un importo non superiore nell’anno di imposta a 10.000 euro, così come esclude dalla formazione del reddito del percettore i rimborsi di spese documentate per vitto, alloggio e viaggio.
La bozza del nuovo decreto legislativo prevede che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate rilasciando una autocertificazione purché non si superi l’importo di 150 euro mensili. E’ però necessario che l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Sempre la bozza di decreto inserisce la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di prestare attività di volontariato nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., dandone comunicazione preventiva all’amministrazione di appartenenza.
Lavoro subordinato, autonomo e CO.CO.CO
L’ art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021 stabilisce che l’attività di lavoro sportivo può svolgersi sotto forma di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l’applicazione dell’ art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
Per quanto attiene i collaboratori coordinati e continuativi, essi sono lavoratori autonomi in presenza dei presupposti del codice di procedura civile, quando cioè organizzano autonomamente la propria attività seppure in coordinamento con le esigenze dell’attività. Anche in questo settore scatta però l’applicazione delle regole del lavoro subordinato quando il rapporto sia invece organizzato dal committente e quindi, eterodiretto. I collaboratori coordinati e continuativi hanno diritto all’assicurazione previdenziale ed assistenziale e ciò vale anche per i collaboratori occasionali se ve ne sono i presupposti. La più volte richiamata bozza di decreto all’esame delle Commissioni della Camera modifica anche l’art. 36 del più volte citato D.Lgs. n. 36/2021, aggiungendo al comma 6 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 36/2021 un ulteriore periodo in base al quale i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo non concorrono alla formazione della base imponibile IRAP dell’associazione entro un limite massimo di 85.000 euro di compensi.
L’art. 1, comma 19, lettera a) della predetta bozza interviene anche sull’ art. 28, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 36/2021, innalzando da 18 a 24 ore la soglia oraria settimanale, relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell’area del dilettantismo, in presenza degli ulteriori requisiti recati dall’art. 28, comma 2, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.
Contratto di lavoro
Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto ed è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti così come la cessione del contratto prima della scadenza. Non si applicano pertanto gli articoli da 19 a 29 del D.Lgs. n. 81/2015.
Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi
I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e a detto Fondo sono scritti anche i lavoratori sportivi che prestano l’attività nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, ma solo per i settori professionistici. Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e della quale si applicano le relative norme.
Comunicazioni al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche
Le associazioni e alle società destinatarie delle prestazioni sportive tenute a comunicare al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. L’art. 1, comma 19, lettera d), della proposta di modifica all’esame delle Commissioni rende facoltativa la possibilità di adempiere alla tenuta del libro unico del lavoro in via telematica mediante il Registro delle attività sportive dilettantistiche.
27.06.2023 Maria Rosa Gheido www.ipsoa.it